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Sono passati 20 anni dall’adozione della Direttiva 79/409 sulla “Conservazione degli uccelli selvatici “ ma questa normativa è ancora al di là dall’essere pienamente applicata. Solo nel 1992 lo Stato italiano l’ha integralmente recepita mediante la Legge Quadro n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” avviando un programma di tutela per l’avifauna che comprende, secondo i dettati della Direttiva, la designazione di Zone di Protezione Speciale, le ZPS, specificatamente individuate per preservare gli habitat che ospitano comunità ornitiche, sia nidificanti che svernanti, nonché i contingenti migratori di importanza europea. Gli Stati membri comunicano alla Commissione europea tutte le informazioni utili sulle aree designate come ZPS e adottano le misure necessarie per prevenire il deterioramento degli habitat e le perturbazioni dannose agli ecosistemi che assicurano la presenza delle specie elencate nell’allegato I della Direttiva.
La Direttiva Habitat 92/43, all’art. 3, ha quindi espressamente sancito che le Zone di Protezione Speciale, designate dagli Stati membri, siano direttamente inserite nella Rete Natura 2000, senza ulteriori procedure valutative, contrariamente a quanto dovrà avvenire per i Siti di Importanza Comunitaria.
Lo Stato italiano ha provveduto solo recentemente a designare le ZPS nazionali sulla base di informazioni e dati tecnici, selezionando i valori significativi a partire da criteri riconosciuti dalla comunità scientifica. I dati numerici di presenza delle specie, ottenuti attraverso un monitoraggio pluriennale sviluppato tramite diverse campagne di studio iniziate alla metà degli anni ’80, sono stati validati dall’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.
Nel 1997, il Ministero Ambiente ha comunicato alla Commissione Europea le ZPS relative alla regione Emilia-Romagna dove figura l’area del fiume Taro ricompresa nel Parco. Successivamente la Regione stessa ha quindi deliberato (atto di G.R. n. 1017 del giugno 99) la propria proposta di designazione sulla base dei dati acquisti attraverso il Progetto Bioitaly e con riferimento all’inventario IBA (Important Bird Areas) prodotto dalla Lega Italiana Protezione Uccelli nel 1991, riaffermando le proposte inserite nell’elenco ministeriale.
Cosa significa che
il tratto del Taro ricompreso nel Parco è designato come Zona di Protezione
Speciale?
L’art. 6 della Direttiva Habitat recita quanto segue:
“1. Per le Zone Speciali di Conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all’occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo ed opportune misure regolamentarie, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali, di cui all’allegato 1 e delle specie di cui all’allegato 2 presenti nei siti.
2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle Zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente Direttiva.
3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito, ma che possa avere incidenza significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell’incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.
4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell’incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo stato membro adotta le misure compensative necessarie per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.
Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari (secondo i dettati della Direttiva Habitat), possono essere adottate soltanto considerazioni connesse con la salute dell’uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.”